VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del
Re la facolta' di emendare il Codice di procedura penale; 
  Sentito  il  parere  della  Commissione  parlamentare,  a'  termini
dell'art. 2 della legge predetta; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il testo definitivo del codice di procedura penale portante la data
di questo giorno e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 1°
luglio 1931.